Una sentenza del Tribunale di Milano, appellandosi all’art. 1122 bis della legge 220/2012, sancisce la validità di installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale ad opera di singoli condomini interessati.
Una sentenza del 12 Dicembre 2014 del Tribunale di Milano ha chiarito una volta per tutte la disciplina in merito all’installazione di pannelli fotovoltaici in edifici condominiali: se un condomino vuole installare pannelli fotovoltaici sul tetto del proprio condominio ad uso e beneficio personale, può farlo.
La disputa in questione risale allo scorso novembre 2013, quando il condomino di una palazzina nell’hinterland milanese si era visto negare dall’assemblea condominiale l’autorizzazione ad installare otto pannelli fotovoltaici sull’edificio della stessa per la produzione di elettricità ad uso personale.
L’assemblea condominiale aveva giustificato il diniego all’autorizzazione asserendo che il condomino non aveva fornito all’amministratore condominiale alcun progetto specifico relativo all’installazione dei pannelli solari da effettuarsi, comprensivo cioè delle specifiche tecniche necessarie e delle modalità di esecuzione degli interventi, qualora questi avessero modificato parti comuni dell’edificio.
A dispetto della delibera assembleare, il Giudice della causa civile si è invece pronunciato a favore del condomino promotore della causa, sentenziando che sarebbero due le violazioni esercitate dal condominio:
· La mancata pubblicazione, nel verbale dell’assemblea, dei nominativi dei condomini che avevano votato a favore, contro o che si erano astenuti rispetto alla volontà del condomino interessato di installare pannelli fotovoltaici sul tetto dello stabile, così da non consentire la verifica della sussistenza della necessaria maggioranza votante o di eventuali conflitti di interesse;
· La violazione della legge 220/2012 di riforma dell’istituto giuridico del Condominio negli edifici, che autorizza il condomino ad utilizzare parti comuni del condominio al fine della installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al servizio di singole unità dello stabile.
Nello specifico, l’art. 1122 bis c.c. consente al richiedente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare dell’edificio o su ogni altra superficie comune idonea, nonché sulle parti di proprietà individuale, a condizione che l’interessato, qualora i lavori da effettuare comportassero modificazioni delle parti comuni, ne dia comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L’assemblea condominiale, al momento di discutere dell’operazione, può al massimo prescrivere, se in maggioranza, modalità alternative di esecuzione, imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio, oppure ripartire il lastricato solare o le superfici comuni, ma non può in nessun caso negare al condomino interessato l’autorizzazione, perché ciò sarebbe in aperto contrasto con la citata legge.
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