Leggendo il mensile Solare B2B mi si è presentato un articolo molto interessante che fa chiarezza sulle norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui condomini, con distinzione tra installazione condivisa e installazione per singola unità abitativa. Lo propongo anche sul blog T-Green visto che è una domanda che spesso ci ponete.
Ci possono essere due casi quando si parla di fotovoltaico sul tetto di un condominio:
1- Impianto installato che va a servire i consumi delle parti comuni, l’impianto può essere di proprietà del condominio o di un terzo;
2- Impianto installato che va a servire il consumo della singola unità abitativa e quindi di proprietà privata
CASO1. IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONDIVISO
Quando si parla di impianto fotovoltaico condiviso si fa riferimento ad un impianto installato sulla copertura del condominio che va a coprire il fabbisogno della parti comuni: luci scale e luci esterne, ascensore, citofono ed eventuale impianto di videosorveglianza, pompe dell’acqua ed eventuale pompa di calore, eventuale colonnina di ricarica per le auto elettriche. L’uso finale deve essere quello di coprire il fabbisogno delle parti comuni o di tutti i condomini. Come specificato nell’articolo 5 della Legge 220/2012 è sufficiente il consenso da parte della metà dei presenti all’assemblea condominiale che rappresentino almeno la metà del valore complessivo dell’edificio. Per procedere alla convocazione dell’assemblea condominiale:
- è sufficiente che anche un solo condomino ne faccia richiesta;
- l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta;
- la richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
CASO2. IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER SINGOLA UNITA’ ABITATIVA
Quando si parla di impianto fotovoltaico su singola unità abitativa, si intende un impianto fotovoltaico installato sulla copertura del condominio collegato al contatore del singolo condomino. In questo caso, come specificato dall’articolo 7 della Legge 220/2012 è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio. Per procedere all’intervento è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea condominiale che rappresentino almeno i 2/3 del valore dell’edificio. In questo caso, comunque, ciascun condomino che voglia mettere l’impianto anche solo nelle aree di sua proprietà non può mai eseguire lavori che procurino danni alle parti comuni dell’edificio.
Ma quali sono in benefici economici di un impianto fotovoltaico sul tetto di un condominio?
Il beneficio economico di un impianto installato su condominio è dato principalmente dall’autoconsumo, ossia dal consumo istantaneo dell’energia prodotta. A questo deve essere sommato il beneficio del contributo di Scambio Sul Posto per l’energia prodotta e ceduta alla rete. Un ulteriore beneficio economico, sia che si tratti di un impianto condiviso (caso1) o impianto singolo (caso2), è dato dalla detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie. Nel caso di impianto fotovoltaico condiviso tutti i condomini che hanno partecipato alla spesa, solitamente suddivisa in base alle quote millesimali, possono portare in detrazione fiscale il 50% dell’importo in 10 anni. Nel caso di impianto fotovoltaico indipendente il singolo condomino porterà il 50% della spesa sostenuta in detrazione nei 10 anni previsti dalla norma.
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